Nuove norme antincendio 2015
Il 18 novembre 2015 entreranno in vigore le nuove norme in materia di progettazione antincendio (Decreto 3 agosto 2015).
Nell’elenco allegato al Dpr 151/2011 è possibile ricercare le attività (solo 34 sulle 80 presenti) a cui le disposizioni si riferiscono, ovvero attività produttive o industriali non normate, come stabilimenti siderurgici, pastifici, cementifici. Le nuove norme non fanno riferimento, invece, ad alberghi, strutture sanitarie o abitazioni civili.
Le norme saranno applicate sia alle attività già esistenti, che a quelle che siano in procinto di essere realizzate.
Nei casi di ristrutturazione parziale o ampliamento di attività già esistenti, al momento di entrata in vigore del decreto, sarà possibile l’applicazione delle nuove norme, a patto che, le misure di sicurezza antincendio relative alla parte non interessata dalla ristrutturazione, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione.
É possibile far riferimento alle nuove norme per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività non indicate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall’allegato I del Dpr 151/2011.
Per quanto riguarda le soluzioni progettuali per la prevenzione degli incendi, i progettisti potranno scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e procedimento in deroga. Con le soluzioni prescrittive, si ha una soluzione progettuale di immediata applicazione in casi specifici, che consente di raggiungere il collegato livello di prestazione, evitando ulteriori valutazioni tecniche.
Con le soluzioni alternative, il progettista è obbligato a ottenere il collegato livello di prestazione, attraverso uno dei metodi ammessi dalla progettazione della sicurezza antincendio.
Se si sceglie il procedimento in deroga, si è tenuti a seguire i metodi di progettazione della sicurezza già esistenti.
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