Reato su vincolo paesaggistico solo se le modifiche superano il 30%
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.7243/2019, ha messo in chiaro che l’ipotesi di reato sulla violazione di un limite imposto dal vincolo paesaggistico vigente è da considerarsi valida soltanto nei casi in cui le modifiche apportate alla costruzione superano il 30% del volume di partenza. La sanzione per chi viola i limiti nell’ambito di una zona sottoposta a questa tipologia di vincolo, ricordiamo, ricade sul penale e può arrivare fino alla detenzione. Nella fattispecie, la sentenza riguardava il caso di un imputato, già condannato in primo grado per violazione dei vincoli paesaggistici per la modifica di un manufatto, che è ricorso in appello perché le modifiche apportate si prefiguravano molto inferiori a quelle che prevedono la configurazione dello specifico reato.
Il ricorso è infatti stato accolto dalla Cassazione, perché per configurare il reato previsto nei casi di violazione dei vincoli il manufatto, nuovo o ristrutturato, deve apportare delle consistenti modifiche volumetriche, mentre le fattispecie di minore entità sono per loro stessa natura prive di rilevanza penale.
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