Appalti pubblici: se un’azienda fallisce può essere sostituita nell’appalto
La Corte di Giustizia, con la causa n. C396/14 del 24 maggio, ha stabilito che nel caso in cui una delle aziende facenti parte di un raggruppamento di imprese partecipanti a un pubblico appalto dovesse fallire può essere sostituita da un’azienda che presenti le stesse caratteristiche, selezionata dalle aziende partecipanti all’appalto.
La sentenza vuole concludere una controversia non presente in alcuna direttiva europea, che riguarda il raggruppamento temporaneo di imprese. La Corte tuttavia mette alcuni paletti al nuovo ragruppamento, infatti l’impresa superstite, che rimane in gara dopo il fallimento dell’impresa partner, deve avere tutti i requisiti validi di partecipazione al bando: nel caso i requisiti fossero in principio soddisfatti principalmente dall’azienda che ha dichiarato fallimento non sarà possibile considerare valida la domanda della stazione appaltante, neppure con una sostituzione in itinere.
About author
You might also like
Novità per l’accatastamento dei fabbricati rurali
Il Decreto Legislativo n. 201 del 2011 impone a tutti i Comuni italiani la regolamentazione e l’accatastamento anche per i fabbricati rurali, che negli anni è stato trascurato e ora
Decreto anticorruzione: sanzioni quinquennali
Il nuovo governo ha recentemente modificato la disciplina sui reati di corruzione effettuati dalle imprese. Se con il precedente decreto legislativo n. 231 del 2001 le misure interdittive per le
Nuovo modulo per il Permesso di costruire
Con la Conferenza Unificata Stato-Regioni dello scorso 6 luglio è stato approvato il nuovo modulo che dovrà essere presentato come richiesta del permesso di costruire. La revisione è stata effettuata







