La manutenzione straordinaria non è edilizia libera
Il Consiglio di Stato e l’articolo 6 bis del nuovo Testo Unico per l’Edilizia chiariscono che gli interventi di manutenzione straordinaria non sono ascritte agli interventi di edilizia libera previsti nell’articolo 6. Il nuovo articolo è stato inserito dal decreto noto come SCIA 2. In particolare, si prende in considerazione la sentenza n. 6403 del 13 novembre 2018 in cui il Consiglio di Stato in cui rigetta la decisione del TAR che aveva dato ragione al proprietario di due immobili contigui nel procedere al frazionamento in sei appartamenti senza considerare il regolamento urbanistico comunale che lo impediva, il TAR aveva infatti considerato i lavori di frazionamento come “manutenzione straordinaria”, facendo rientrare l’operazione nel novero dei lavori di edilizia libera previsti dall’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia.
Provvedimento che non è stato considerato allo stesso modo dall’alta corte perché l’intervento in questione “è subordinata alla comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato”, che deve dichiarare altresì la conformità dello stesso al piano urbanistico vigente. Quindi il soggetto interessato, in determinati lavori di manutenzione straordinaria deve necessariamente trasmettere all’amministrazione del comune il progetto e la comunicazione di inizio dei lavori.
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