Sentenze: l’appaltatore è responsabile anche per il progettista
3032 Views

Sentenze: l’appaltatore è responsabile anche per il progettista

La sentenza della Corte di Cassazione n. 20214 del 2017 stabilisce che tutti gli errori, anche quelli del progettista, devono essere rimborsati dall’appaltatore. Nel particolare, la sentenza si è occupata del risarcimento ai danni di un complesso edilizio eseguito in maniera erronea. Questo perché, secondo i giudici, l’appaltatore non può ignorare o delegare a terzi la conoscenza delle regole dell’arte, bensì deve supervisionare fin dalle fasi progettuali.

L’appaltatore dunque nel caso di errori è tenuto a risarcire il committente, anche nei casi in cui gli errori fossero fatti dal direttore dei lavori o dai progettisti. L’appaltatore ha il dovere di segnalare, e nei casi segnalati di esplicitare per iscritto il suo dissenso alla costruzione del progetto così come è stato realizzato, se si accorge che quest’ultimo presenta delle incongruità o dei punti erronei. Le criticità devono poi essere comunicate al committente.

Previous Nuovo sito web sui rischi naturali
Next Albo Periti Industriali: Polizza RC gratuita

About author

Michela Meloni
Michela Meloni 637 posts

Michela Meloni si occupa di editoria (LaPiccolaVolante Ed.), comunicazione pubblicitaria e redazione di articoli web oriented. Ha una laurea specialistica in editoria, giornalismo e nuovi media. Collabora con diverse web agency e scrive di libri sul sito Mangialibri.com.

View all posts by this author →

You might also like

Normative

IVA: escluse dall’invio obbligatorio le liquidazioni a zero

L’Agenzia delle Entrate sta in questi giorni discutendo sulla possibilità di escludere dall’obbligo di comunicazione e di invio di dati fiscali le così dette liquidazioni a zero. La nuova norma

Normative

Progettazione e ristrutturazione edifici pubblici: Criteri Ambientali Minimi

Con il DM dell’11 ottobre 2017, entrato in vigore lo scorso 7 novembre dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Ambiente chiarisce alcuni punti, chiamati i “Criteri Ambientali Minimi”

Normative

Opere idrauliche, competenza degli ingegneri

Con la Circolare n. 351 del 20 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito che le competenze su calcoli progettuali e progettazione di opere fluviali sono competenze esclusiva