SCIA: Non è valido l’annullamento DIA presentato da un soggetto terzo
La riforma dell’edilizia, e in particolare il Decreto legislativo n. 222/2016 meglio noto come “SCIA 2” non chiariscono molti punti e situazioni particolari che si possono verificare nel campo degli appalti in edilizia. A parziale risoluzione dei dubbi che si potrebbero sollevare viene in soccorso anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4659 del 6 ottobre 2017 che chiarisce che non si può considerare valido l’annullamento DIA se presentato da un soggetto terzo non interessato nei documenti ufficiali e contrattuali. Questo perché la dichiarazione di inizio di attività è considerato un atto di natura privata, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo.
Il divieto di annullamento è valido anche per lavori cominciati prima dell’avvio della riforma, e si concretizza nel fatto che un vicino o comunque una persona estranea al contratto fra impresa e committente non ha il potere di far annullare una DIA. Il termine di annullamento di un documento DIA in autotutela, da parte dei diretti interessati, va invece inoltrata agli uffici competenti entro 18 mesi da quando è stata ufficialmente presentata.
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