I comunicati Anac sono considerati non vincolanti
Il Tar di Perugia, con la sentenza n. 428 del 31 maggio 2017, ha stabilito che le direttive contenute nei comunicati Anac devono essere considerate come pareri non vincolanti, ovvero dei pareri interpretativi per quanto riguarda la disciplina sui contratti pubblici, che rimane l’unica valida a dettare linee guida nel settore.
Infatti con il nuovi sistema fondante del decreto 50/2016 non esiste un’unica fonte regolamentare che disciplina la materia ma una pluralità di atti e documenti che hanno la stessa valenza giuridica, fra cui anche le linee guida dell’Anac, che tuttavia si devono distinguere in due categorie, ovvero linee guida vincolanti e non vincolanti., con le seconde che in numero superano di gran lunga le prime, per adeguare le nostre leggi nazionali al concetto di “soft law” europeo. Quindi i pareri espressi nei comunicati del presidente Anac devono essere considerati dalle stazioni appaltanti come privi di efficacia vincolante, e proprio per questo è possibile discostarsene senza doverne fornire motivazione.
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