Abusi edilizi: archiviazione non fa rima con demolizione
Secondo l’importante risultato ottenuto con la sentenza n. 45428/2016 sezione III della Corte di Cassazione, che crea precedente, qualora un procedimento penale riguardante un abuso edilizio fosse stato archiviato e prescritto, il giudice non ha il potere di ordinare né la demolizione né la confisca del manufatto oggetto della sentenza, che in questo caso è stata portata avanti dal Tribunale di Bari, secondo i giudici di Cassazione in maniera impropria.
Questo perché non è compito del giudice decidere in quanto non ha podestà nel campo dell’ordinanza di demolizione, che invece spetterebbe agli organi amministrativi. Questo è quanto ha affermato in appello alla Cassazione il ricorrente, cui i giudici di Cassazione hanno dato ragione: dal momento che non c’è stato in precedenza un congruo accertamento di responsabilità dell’abuso e quindi, essendo stato prescritto e archiviato il reato nel caso specifico il GIP non può in alcun modo invocare la confisca o la demolizione dell’edificio oggetto della sentenza già passata in archiviazione.
About author
You might also like
Decreto sui Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica
È stato pubblicato recentemente nella Gazzetta Ufficiale, il 10 ottobre 2017, il decreto datato 27 settembre che si occupa di stabilire nero su bianco i Criteri Ambientali Minimi (Cam) nel
Nasce ufficialmente la nuova figura professionale di Tecnico Acustico
La bozza della normativa che disciplina la nuova figura professionale di Tecnico Acustico, che si occupa sia di acustica in senso lato che di inquinamento acustico è stata recentemente approvata
La web tax è ancora in sospeso
Secondo la normativa europea, l’Italia avrebbe dovuto adeguarsi all’obbligo di web tax per le transazioni digitali entro il 30 aprile 2018 ma nella realtà dei fatti il decreto attuativo della







