Abusi edilizi: archiviazione non fa rima con demolizione
Secondo l’importante risultato ottenuto con la sentenza n. 45428/2016 sezione III della Corte di Cassazione, che crea precedente, qualora un procedimento penale riguardante un abuso edilizio fosse stato archiviato e prescritto, il giudice non ha il potere di ordinare né la demolizione né la confisca del manufatto oggetto della sentenza, che in questo caso è stata portata avanti dal Tribunale di Bari, secondo i giudici di Cassazione in maniera impropria.
Questo perché non è compito del giudice decidere in quanto non ha podestà nel campo dell’ordinanza di demolizione, che invece spetterebbe agli organi amministrativi. Questo è quanto ha affermato in appello alla Cassazione il ricorrente, cui i giudici di Cassazione hanno dato ragione: dal momento che non c’è stato in precedenza un congruo accertamento di responsabilità dell’abuso e quindi, essendo stato prescritto e archiviato il reato nel caso specifico il GIP non può in alcun modo invocare la confisca o la demolizione dell’edificio oggetto della sentenza già passata in archiviazione.
About author
You might also like
PMI: Legge Sabatini e beni con acquisto agevolato
Con la circolare n. 269210/2018 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiarito quali beni strumentali rientrano negli acquisti agevolati per le piccole e medie imprese italiane secondo la nuova
Codice dei Contratti non conforme alle Direttive UE
Il nuovo Codice dei Contratti si scontra con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e proprio per questo motivo la Commissione Europea ha inviato all’Italia delle lettere di costituzione in
Professionisti. Cancellato l’obbligo di split payment
L’obbligo di split payment per i professionisti, previsto da un correttivo alla manovra finanziaria 2017 (decreto 50/2017) che obbligava i professionisti, e non solo le imprese, sparisce nel 2018. La







