Appalti pubblici: se un’azienda fallisce può essere sostituita nell’appalto
La Corte di Giustizia, con la causa n. C396/14 del 24 maggio, ha stabilito che nel caso in cui una delle aziende facenti parte di un raggruppamento di imprese partecipanti a un pubblico appalto dovesse fallire può essere sostituita da un’azienda che presenti le stesse caratteristiche, selezionata dalle aziende partecipanti all’appalto.
La sentenza vuole concludere una controversia non presente in alcuna direttiva europea, che riguarda il raggruppamento temporaneo di imprese. La Corte tuttavia mette alcuni paletti al nuovo ragruppamento, infatti l’impresa superstite, che rimane in gara dopo il fallimento dell’impresa partner, deve avere tutti i requisiti validi di partecipazione al bando: nel caso i requisiti fossero in principio soddisfatti principalmente dall’azienda che ha dichiarato fallimento non sarà possibile considerare valida la domanda della stazione appaltante, neppure con una sostituzione in itinere.
About author
You might also like
I ricorsi al Tar per edilizia sono sempre più numerosi
Fra tutte le istanze di ricorso ai tribunali territoriali del Tar, l’edilizia è senza dubbio una dei settori più presenti: con un numero di 279 richieste, è aumentato dal 2014
Ricostruzione post-sisma: nessun tetto su incarichi multipli, ma autoregolamentazione
Il 13 dicembre nel corso della riunione della Cabina di Coordinamento relativa agli interventi post-sisma, di cui fanno parte oltre al commissario per la ricostruzione Vasco Errani anche i presidenti
Edilizia scolastica: adeguamento norme antincendio
Il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 maggio, impone obblighi di adeguamento alle norme antincendio per gli edifici scolastici entro il 26 agosto di