Appalti pubblici: se un’azienda fallisce può essere sostituita nell’appalto
La Corte di Giustizia, con la causa n. C396/14 del 24 maggio, ha stabilito che nel caso in cui una delle aziende facenti parte di un raggruppamento di imprese partecipanti a un pubblico appalto dovesse fallire può essere sostituita da un’azienda che presenti le stesse caratteristiche, selezionata dalle aziende partecipanti all’appalto.
La sentenza vuole concludere una controversia non presente in alcuna direttiva europea, che riguarda il raggruppamento temporaneo di imprese. La Corte tuttavia mette alcuni paletti al nuovo ragruppamento, infatti l’impresa superstite, che rimane in gara dopo il fallimento dell’impresa partner, deve avere tutti i requisiti validi di partecipazione al bando: nel caso i requisiti fossero in principio soddisfatti principalmente dall’azienda che ha dichiarato fallimento non sarà possibile considerare valida la domanda della stazione appaltante, neppure con una sostituzione in itinere.
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