Compensi ctu: ingegneri contrari alle nuove regole
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha fatto presente la propria insoddisfazione riguardo la nuova legge 132/2015 che si esprime in materia fallimentare. Al consulente tecnico d’ufficio non sarà permesso richiedere un acconto superiore al 50% del compenso, che verrà calcolato in base al valore di stima dell’immobile. Invece, l’intera parcella è da conteggiarsi sul valore di vendita. Questo significa che il pagamento completo per il servizio svolto dal tecnico si avrà solo nel caso in cui la vendita vada a buon fine.
Se un debitore non dovesse adempiere ai suoi obblighi nei confronti di un creditore, si procede con una esecuzione forzata, ovvero una procedura atta a sottrargli coattivamente beni di sua proprietà. Il tecnico ha il compito di dare un valore di mercato all’immobile e descriverlo, così da permettere agli investitori di operare in sicurezza.
Nel momento in cui si effettua l’esproprio, il giudice stabilisce il valore dell’immobile in base al valore di mercato suggerito dal tecnico e agli altri elementi da lui forniti. Il tecnico calcola la superficie, il valore per metro quadro in base alla destinazione, ed eventuali riduzioni del valore dovute a difetti, oneri e vincoli che gravano sull’immobile.
Il giudice (o ufficiale giudiziario) calcola, anche, il compenso del tecnico in base al ricavo della vendita dell’immobile. Non possono essere liquidati, prima della vendita, acconti superiori al 50% del compenso, determinato in base al valore di stima. Di conseguenza, il professionista otterrà il pagamento completo per la propria prestazione, solo dopo la vendita dell’immobile.
Immediato il commento del Consigliere CNI Andrea Giannasso, che sottolinea come questo provvedimento favorisca le banche, e non lo Stato, in quanto il costo delle perizie estimative è a carico degli enti esecutanti e, quindi, non si fa uso di denaro pubblico.
Il Presidente del CNI, Armando Zambrano, fa notare come, molto spesso, il bene venga venduto anni dopo rispetto al momento della stima e questo comporta un notevole rinvio del pagamento per la prestazione del tecnico. Inoltre, capita di frequente che gli immobili siano venduti ad un prezzo molto più basso rispetto a quello stimato e poiché si può liquidare all’esperto fino al 50% della cifra che gli spetta, se l’immobile è venduto a un valore considerevolmente inferiore alla stima, il professionista potrebbe essere costretto a restituire parte del compenso.
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