Opere idrauliche, competenza degli ingegneri
Con la Circolare n. 351 del 20 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito che le competenze su calcoli progettuali e progettazione di opere fluviali sono competenze esclusiva degli ingegneri e non possono essere ammessi documenti progettuali firmati da Architetti da parte delle stazioni appaltanti. Questo perché i progetti e i calcoli per opere idriche e fluviali necessitano di competenze tecniche allargate rispetto alla mera nozione di “edilizia civile” che può essere applicata anche agli architetti.
La circolare nasce per ribadire la Sentenza n. 659 – 21 novembre 2018 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l’esclusiva competenza per opere di tal tipo agli Ingegneri, per il ricorso a una sentenza del Tar sulla Comunità Montana “Monte Santa Croce” di Roccamonfina (CE). Chiarimento che intende mettere dei punti fermi sulle effettive competenze richieste per lavori che riguardino opere idriche ma che non vuole compromettere i buoni rapporti fra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, soltanto mettere in luce le specifiche competenze delle due categorie di professionisti, che si equiparano soltanto nell’edilizia civile.
About author
You might also like
Nuova riforma sulla Valutazione di Impatto Ambientale
La nuova riforma di Valutazione di Impatto Ambientale, nota anche come Via, è entrata in vigore il 21 luglio e promette tempi più rapidi e perentori per la valutazione, oltre
In arrivo un decreto per messa in sicurezza di ponti e strutture
Il Governo negli ultimi giorni sta lavorando per l’approvazione di un decreto urgente per stanziare dei fondi finanziari per la messa in sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture in Italia.
Professionisti. Cancellato l’obbligo di split payment
L’obbligo di split payment per i professionisti, previsto da un correttivo alla manovra finanziaria 2017 (decreto 50/2017) che obbligava i professionisti, e non solo le imprese, sparisce nel 2018. La