Sanzioni per chi viola obbligo di tracciabilità
La legge impone ai datori di lavoro e ai committenti l’obbligo di pagamento con sistemi tracciabili, e quindi non in contanti a meno che il datore di lavoro non abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento in Posta o in Banca. Una nuova nota dell’Ispettorato del lavoro, la n. 5828 del 4 luglio 2018, chiarisce quali siano le modalità di calcolo della sanzione per chi non rispetta tale obbligo, andando ad alleggerire il carico perché la sanzione stessa è calcolata non più sul numero di lavoratori dipendenti per cui si è compiuto l’illecito fiscale ma calcolando i mesi per i quali si è protratto il pagamento con modalità non consentite dalla specifica legge n. 205/2017.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per i datori di lavoro che non rispettano la tracciabilità dei pagamenti vanno da un minimo di mille euro fino a un massimo di cinquemila euro. Solo i pagamenti, anche ai dipendenti, che non rientrano nel campo della retribuzione (come per esempio anticipi e rimborsi spese, o pagamento di danni) sono sgravati dall’obbligo di tracciabilità.
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