Abusi edilizi: archiviazione non fa rima con demolizione
Secondo l’importante risultato ottenuto con la sentenza n. 45428/2016 sezione III della Corte di Cassazione, che crea precedente, qualora un procedimento penale riguardante un abuso edilizio fosse stato archiviato e prescritto, il giudice non ha il potere di ordinare né la demolizione né la confisca del manufatto oggetto della sentenza, che in questo caso è stata portata avanti dal Tribunale di Bari, secondo i giudici di Cassazione in maniera impropria.
Questo perché non è compito del giudice decidere in quanto non ha podestà nel campo dell’ordinanza di demolizione, che invece spetterebbe agli organi amministrativi. Questo è quanto ha affermato in appello alla Cassazione il ricorrente, cui i giudici di Cassazione hanno dato ragione: dal momento che non c’è stato in precedenza un congruo accertamento di responsabilità dell’abuso e quindi, essendo stato prescritto e archiviato il reato nel caso specifico il GIP non può in alcun modo invocare la confisca o la demolizione dell’edificio oggetto della sentenza già passata in archiviazione.
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