Indipendenza fra condono edilizio e ambientale
Con la recente sentenza n. 29979 del 9 luglio 2019 la Corte di Cassazione chiarisce come la sanatoria riguardante il settore edilizio, che fa riferimento alla normativa urbanistica, e il condono ambientale che invece fa riferimento a interventi di tipo paesaggistico (disciplinato dal dpr 380/2001) siano di fatto totalmente indipendenti e non possono avere fra loro alcuna correlazione. Di fatto, la sentenza si riferisce nello specifico al fatto che un permesso di costruire rilasciato in seguito ad accertamenti di conformità estingue sì i reati connessi all’abuso edilizio secondo la normativa vigente, ma non i reati paesaggistici disciplinati dal Decreto Legislativo 42/2004, che sono invece “soggetti a una disciplina difforme e differenziata […] avente oggettività giuridica diversa”.
Dunque secondo la suprema corte la disciplina riguardante condono edilizio e quella riguardante i reati di natura paesaggistica di fatto seguono strade separate e non possono avere legami fra loro, dunque devono necessariamente seguire strade autonome anche in tribunale.
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