Opere idrauliche, competenza degli ingegneri
Con la Circolare n. 351 del 20 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito che le competenze su calcoli progettuali e progettazione di opere fluviali sono competenze esclusiva degli ingegneri e non possono essere ammessi documenti progettuali firmati da Architetti da parte delle stazioni appaltanti. Questo perché i progetti e i calcoli per opere idriche e fluviali necessitano di competenze tecniche allargate rispetto alla mera nozione di “edilizia civile” che può essere applicata anche agli architetti.
La circolare nasce per ribadire la Sentenza n. 659 – 21 novembre 2018 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l’esclusiva competenza per opere di tal tipo agli Ingegneri, per il ricorso a una sentenza del Tar sulla Comunità Montana “Monte Santa Croce” di Roccamonfina (CE). Chiarimento che intende mettere dei punti fermi sulle effettive competenze richieste per lavori che riguardino opere idriche ma che non vuole compromettere i buoni rapporti fra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, soltanto mettere in luce le specifiche competenze delle due categorie di professionisti, che si equiparano soltanto nell’edilizia civile.
About author
You might also like
Arriva la Riforma delle Casse previdenziali
Le Casse previdenziali degli ordini professionali stanno per essere riformate, infatti è in arrivo entro il mese di aprile la proposta di legge per il Testo unico di riforma degli
La web tax è ancora in sospeso
Secondo la normativa europea, l’Italia avrebbe dovuto adeguarsi all’obbligo di web tax per le transazioni digitali entro il 30 aprile 2018 ma nella realtà dei fatti il decreto attuativo della
Imposte catastali e ipotecarie con F24
Dal 1° luglio 2018 le imposte a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni riguardanti imposta e tasse ipotecarie andranno versate tramite il