Opere idrauliche, competenza degli ingegneri
Con la Circolare n. 351 del 20 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito che le competenze su calcoli progettuali e progettazione di opere fluviali sono competenze esclusiva degli ingegneri e non possono essere ammessi documenti progettuali firmati da Architetti da parte delle stazioni appaltanti. Questo perché i progetti e i calcoli per opere idriche e fluviali necessitano di competenze tecniche allargate rispetto alla mera nozione di “edilizia civile” che può essere applicata anche agli architetti.
La circolare nasce per ribadire la Sentenza n. 659 – 21 novembre 2018 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l’esclusiva competenza per opere di tal tipo agli Ingegneri, per il ricorso a una sentenza del Tar sulla Comunità Montana “Monte Santa Croce” di Roccamonfina (CE). Chiarimento che intende mettere dei punti fermi sulle effettive competenze richieste per lavori che riguardino opere idriche ma che non vuole compromettere i buoni rapporti fra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, soltanto mettere in luce le specifiche competenze delle due categorie di professionisti, che si equiparano soltanto nell’edilizia civile.
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