Opere idrauliche, competenza degli ingegneri
Con la Circolare n. 351 del 20 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito che le competenze su calcoli progettuali e progettazione di opere fluviali sono competenze esclusiva degli ingegneri e non possono essere ammessi documenti progettuali firmati da Architetti da parte delle stazioni appaltanti. Questo perché i progetti e i calcoli per opere idriche e fluviali necessitano di competenze tecniche allargate rispetto alla mera nozione di “edilizia civile” che può essere applicata anche agli architetti.
La circolare nasce per ribadire la Sentenza n. 659 – 21 novembre 2018 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l’esclusiva competenza per opere di tal tipo agli Ingegneri, per il ricorso a una sentenza del Tar sulla Comunità Montana “Monte Santa Croce” di Roccamonfina (CE). Chiarimento che intende mettere dei punti fermi sulle effettive competenze richieste per lavori che riguardino opere idriche ma che non vuole compromettere i buoni rapporti fra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, soltanto mettere in luce le specifiche competenze delle due categorie di professionisti, che si equiparano soltanto nell’edilizia civile.
About author
You might also like
Classificazione dell’abuso edilizio
Grazie alla sentenza n. 1484 del 30 marzo 2017 è possibile avere un quadro più chiaro degli abusi edilizi, e di quando un abuso debba essere considerato totale, sostanziale o
Approvata la semplificazione edilizia
Durante la Conferenza Unificata del 4 maggio fra Governo, Regioni e Enti locali è stata approvata la semplificazione edilizia che prevede l’utilizzo di modulistica standard e unificata su tutto il
IVA: escluse dall’invio obbligatorio le liquidazioni a zero
L’Agenzia delle Entrate sta in questi giorni discutendo sulla possibilità di escludere dall’obbligo di comunicazione e di invio di dati fiscali le così dette liquidazioni a zero. La nuova norma







