Direttore dei lavori e reati urbanistici
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n.6359 del 2019) il Direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile, a titolo di colpa, per i reati che riguardano l’edilizia e l’urbanistica. Questo perché la Cassazione ritiene il Direttore dei lavori imputabile di omesso controllo anche nei casi in cui l’opera sia, sulla carta, conforme a tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti o dalle PA competenti.
Nel corso dell’edificazione dell’opera, il Direttore dei lavori non può omettere le azioni di garanzia e verifica che concernono il suo lavoro e la sua posizione, e in caso di mancato controllo la sua responsabilità ricade sul penale. Il Direttore dei lavori non è imputabile solo nel caso in cui si discosti dalla condotta considerata illecita prima che l’illecito sia compiuto oppure nel momento in cui si accorge che le sue direttive vengono disattese, non dopo. Per questo motivo si parla di responsabilità diretta, ma anche da quella che deriva dal mancato controllo sull’esecuzione dei lavori o dalla superficialità con cui svolge le sue funzioni ufficiali.
About author
You might also like
Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni
Il decreto ministeriale n. 8 del 17 gennaio 2018 pone importanti modifiche sulle Norme Tecniche per le Costruzioni, un aggiornamento del vigente decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 che in
Classificazione dell’abuso edilizio
Grazie alla sentenza n. 1484 del 30 marzo 2017 è possibile avere un quadro più chiaro degli abusi edilizi, e di quando un abuso debba essere considerato totale, sostanziale o
Sisma-bonus: no alle analisi dei geometri
Il Decreto noto come Sisma-bonus recentemente firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio contiene degli importanti veti sulle professionalità non ammesse a eseguire le analisi per la







