Direttore dei lavori e reati urbanistici
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n.6359 del 2019) il Direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile, a titolo di colpa, per i reati che riguardano l’edilizia e l’urbanistica. Questo perché la Cassazione ritiene il Direttore dei lavori imputabile di omesso controllo anche nei casi in cui l’opera sia, sulla carta, conforme a tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti o dalle PA competenti.
Nel corso dell’edificazione dell’opera, il Direttore dei lavori non può omettere le azioni di garanzia e verifica che concernono il suo lavoro e la sua posizione, e in caso di mancato controllo la sua responsabilità ricade sul penale. Il Direttore dei lavori non è imputabile solo nel caso in cui si discosti dalla condotta considerata illecita prima che l’illecito sia compiuto oppure nel momento in cui si accorge che le sue direttive vengono disattese, non dopo. Per questo motivo si parla di responsabilità diretta, ma anche da quella che deriva dal mancato controllo sull’esecuzione dei lavori o dalla superficialità con cui svolge le sue funzioni ufficiali.
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