Sì della Cassazione agli incarichi gratuiti
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14293 del 4 giugno 2018 chiarisce la legittimità degli incarichi gratuiti per i liberi professionisti: proprio perché professano la libera professione infatti, possono decidere in autonomia di rinunciare al loro compenso secondo il principio per il quale fra i criteri di determinazione di un compenso deve esserci in primis quello dell’accordo fra le parti, che supera anche la determinazione dello stesso “in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera”.
Quest’ultimo principio infatti va applicato sempre e qualora non ci sia un precedente accordo fra professionista e committente. La sentenza è ritenuta preoccupante dall’Associazione di intesa sindacale degli architetti e ingegneri liberi professionisti italiani, secondo la quale una professione carica di responsabilità come quella dell’architetto o dell’ingegnerie non dovrebbe essere legata al concetto di massimo ribasso ma piuttosto a quello dell’equo compenso per il lavoro svolto. Il principio dovrebbe essere ancor più valido quando i professionisti in questione lavorano per la Pubblica Amministrazione, infatti nella sentenza in oggetto il caso si riferisce proprio a un professionista al lavoro per un committente pubblico.
About author
You might also like
Nuove regole per l’edilizia libera
Grazie allo schema di decreto Infrastrutture-Semplificazione e Pubblica Amministrazione sono state chiarite oltre 58 definizioni per le opere di edilizia privata che non necessitano di alcuna comunicazione preventiva di inizio
In Sicilia il settore edile è in forte calo
Il primo semestre del 2016 rivela una situazione disastrosa per il settore edile in Sicilia. A dare l’allarme è la Direzione affari economici e Centro studi dell’Ance nazionale attraverso un
Esonero compilazioni AdE per ristrutturazioni condominiali
Con la risoluzione n. 67 del 20 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli amministratori condominiali non sono più obbligati alla compilazione dei quadri AC (per quanto riguarda







