Le fondamenta valgono come inizio lavori
Non è facile capire quando per un cantiere si può parlare di inizio dei lavori, così la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 467/2018 ha chiarito con precisione che si può parlare concretamente di inizio dei lavori dal momento in cui sul luogo del cantiere si sono concentrati mezzi e uomini e sono già stati iniziati gli scavi per gettare le fondazioni dell’edificio oggetto del cantiere. Per quanto riguarda il permesso di costruire invece, in una sentenza del TAR della Valle d’Aosta (n. 26 del 2018) si chiarisce che questo decade quando dal rilascio del titolo abilitativo alla data di inizio lavori trascorre più di un anno di inattività da parte della ditta che si occupa dei lavori di costruzione.
Se il titolo abilitativo decade per il trascorrere del tempo, il permesso relativo alla parte non ancora costuita non è più valido ed è necessario per la ditta recuperare un nuovo permesso a costruire, in assenza del quale i lavori non vengono considerati legittimi. Per quanto riguarda invece la tempistica in cui i lavori devono essere ultimati e consegnati, è fissata in tre anni di tempo a partire dalla data di inizio dei lavori.
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