Classificazione dell’abuso edilizio
Grazie alla sentenza n. 1484 del 30 marzo 2017 è possibile avere un quadro più chiaro degli abusi edilizi, e di quando un abuso debba essere considerato totale, sostanziale o minore. L’abuso è identificato come totale quando una costruzione è portata avanti nonostante non si abbia alcun titolo abilitativo, ovvero con costruzione realizzata senza il permesso di costruire. L’abuso edilizio sostanziale riguarda le costruzioni che modificano la destinazione d’uso del progetto originario dell’edificio, oppure ha delle variazioni essenziali rispetto a quanto stabilito nel permesso di costruire. In questi casi l’unica soluzione prevista dalla nostra legislazione è la demolizione dell’edificio o della parte di costruzione abusiva.
L’abuso minore invece è stabilito quando si realizzano con modalità differenti da quanto stabilito le costruzioni che hanno comunque ottenuto autorizzazione specifica. In questo caso di parla anche di difformità parziale. Mentre non è considerato abuso qualcunque intervento che non eccede il 2% delle misure stabilite in fase progettuale e autorizzate dalla pubblica amministrazione.
About author
You might also like
Sentenze: l’appaltatore è responsabile anche per il progettista
La sentenza della Corte di Cassazione n. 20214 del 2017 stabilisce che tutti gli errori, anche quelli del progettista, devono essere rimborsati dall’appaltatore. Nel particolare, la sentenza si è occupata
Nuovo contratto ANCE per fornitura di calcestruzzo preconfezionato
L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ha aggiornato, dopo sei anni dall’ultima modifica, il contratto per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il nuovo documento è aggiornato e tiene conto delle ultime
Direttive europee: nuovo decreto per materiali da costruzioni entro marzo
Il Governo italiano, secondo quando previsto dal regolamento UE n. 305/2011 dovrà adeguarsi alle nuove norme sui materiali da costruzioni entro il 15 marzo del 2017. In particolare la norma