Classificazione dell’abuso edilizio
Grazie alla sentenza n. 1484 del 30 marzo 2017 è possibile avere un quadro più chiaro degli abusi edilizi, e di quando un abuso debba essere considerato totale, sostanziale o minore. L’abuso è identificato come totale quando una costruzione è portata avanti nonostante non si abbia alcun titolo abilitativo, ovvero con costruzione realizzata senza il permesso di costruire. L’abuso edilizio sostanziale riguarda le costruzioni che modificano la destinazione d’uso del progetto originario dell’edificio, oppure ha delle variazioni essenziali rispetto a quanto stabilito nel permesso di costruire. In questi casi l’unica soluzione prevista dalla nostra legislazione è la demolizione dell’edificio o della parte di costruzione abusiva.
L’abuso minore invece è stabilito quando si realizzano con modalità differenti da quanto stabilito le costruzioni che hanno comunque ottenuto autorizzazione specifica. In questo caso di parla anche di difformità parziale. Mentre non è considerato abuso qualcunque intervento che non eccede il 2% delle misure stabilite in fase progettuale e autorizzate dalla pubblica amministrazione.
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