Post-sisma: nuove ordinanze per verifica agibilità
Se fino ad ora le verifiche di agibilità sugli edifici potevano essere eseguite solo da professionisti inseriti nell’elenco del Nucleo Tecnico Nazionale per la rilevazione del danno e la valutazione di agibilità in emergenza post-sisma (sulla base del decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014) ora con le due nuove ordinanze n. 10/2016 e 422/2016 arrivano nuove regolamentazioni di settore, per rendere le procedure più rapide. L’ordinanza 422/2016 dice infatti che tutti i professionisti iscritti agli ordini professionali, pur non abilitati AeDES, potranno eseguire i rilievi di agibilità degli edifici in situazioni e territori colpiti dal sisma (scheda Fast).
I proprietari degli edifici che verranno valutati non agibili potranno commissionare i lavori a dei loro tecnici di fiducia, che si occuperanno di redigere la scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), e sempre i tecnici hanno l’obbligo di inviare al Comune su cui è situato l’edificio, entro 30 giorni dalla dichiarazione di non agibilità, la perizia giurata completa di scheda Fast (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica Post-Sisma) agli uffici preposti (Uffici Speciali per la Ricostruzione). La scheda AeDES dovrà essere completa di un report fotografico e di una relazione che mostri la consequenzialità fra terremoto e danno dichiarato. La scheda Fast e AeDES non potranno essere redatte dallo stesso professionista, e il numero massimo di schede che possono essere compilate da uno stesso tecnico è pari a trenta.
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